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Gli effluenti di allevamento: la Cassazione "Rovescia il guanto"

Con la pronuncia n. 26532 del 2008, si è stabilito che "ora... l'assimilazione... delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola".

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Reflui zootecnici

   Con la pronuncia n. 4500 del 2005, la Cassazione penale, Sezione III, aveva statuito expressis verbis che " in materia di inquinamento, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento di bestiame vanno considerate, ai fini della disciplina degli scarichi, quali acque reflue industriali, atteso che la loro assimilazione alle acque reflue domestiche è subordinata alla prova della esistenza delle condizioni individuate dall'art. 28 d.lgs. n. 152 del 1999, ovvero della connessione tra allevamento e terreno agricolo".
  Va premesso, per meglio comprendere il quadro di riferimento, che il d.lgs n. 152 cit., in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ha recepito la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nonché quella 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
  Lo stesso testo normativo definisce, al suo articolo 2, le acque reflue domestiche come "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche"; le acque reflue industriali, diversamente, vengono descritte come "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Una definizione, quest'ultima, in parte descrittiva ed in parte in negativo rispetto a quella riguardante le acque reflue domestiche.
  Stante queste premesse ed essendo quello riportato in epigrafe l'orientamento pretorio di settore, vanno considerate le argomentazioni a sostegno dello stesso. Si affermava che "i reflui degli allevamenti di bestiame, di per sè, poichè non rientrano sicuramente tra le acque reflue domestiche nè fra quelle meteoriche di dilavamento, vanno qualificati come acque reflue industriali." A tale assunto seguiva, quale unica eccezione, il rilievo della Suprema Corte secondo cui "l' art. 20 decreto cit., comma 7, dispone che - fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 decr. cit.. (in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico) e dalle diverse normative regionali - ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue "provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5". Pertanto, era la "connessione funzionale" nei termini anzidetti a legittimare l'assimilazione degli effluenti di allevamento, in punto di disciplina degli scarichi e di autorizzazioni, alle acque reflue domestiche.
  Se questo lo stato dell'arte, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha operato un cd. "rovesciamento del guanto", ribaltando quanto precedentemente affermato: ciò che costituiva la regola è divenuto eccezione, ciò che rappresentava eccezione si è tramutato in regola. Infatti, con la pronuncia n. 26532 del 2008, si è stabilito che "ora...l'assimilazione...delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola". L'inversione della disciplina si ancora alla modifica normativa apportata dal d.lgs n. 4 del 2008 che ha soppresso all'art. 101, comma 7, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), le parole "che per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle regole tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2 e che dispongono almeno di un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto".
  Viene così meno il requisito della "connessione funzionale" nonché l'individuazione dei criteri relativi alla stessa, dato che il comma 7 dell'art. 101 del d.lgs cit. recita adesso, in conseguenza delle modifiche apportate, che "salvo quanto previsto dall'art. 112 (vale a dire l'utilizzazione agronomica: N.d.r.), ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue ...provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame".
  Da questo importante intervento normativo derivano rilevanti precipitati nell'ambito delle sanzioni applicabili in caso di scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento; permane, vale a dire, la sanzione amministrativa di cui all'art. 133, comma 2 del d.lgs n. 152 del 2006, che così recita "Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e' da 600 euro a 3.000 euro". Residua, inoltre, un'ipotesi di rilevanza penale, ossia l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o l'arresto fino ad un anno, per i comportamenti tipizzati dall'art. 137, comma 14 del decreto appena citato. Comportamenti relativi all'unica eccezione prevista all'assimilazione alle acque reflue domestiche, cioè l'utilizzazione agronomica. Tale utilizzazione, lo si ricorda, è intesa dall'art. 74, comma 1, lett. p) del d.lgs n. 152 come "la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute".
Dr. Andrea Taurozzi