 Gocce di Legge La legge comunitaria 2004 ha stabilito, all'art. 13, che il governo italiano adotti uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti1; questa operazione di "risistemazione" ha condotto all'emanazione del d. lgs 29 aprile 2006 n. 217 titolato "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti". Dal combinato disposto di cui agli artt. 12 e 23 , co.1 lett. z), bb) del decreto, si evince una considerazione piana ma di rilievo: perché ai "substrati di coltivazione", definiti come "i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali", si applichino le disposizioni dell'ordito normativo è necessario che gli stessi siano "definiti, descritti e classificati". Se l'onere definitorio è stato adempiuto proprio dall'art. 2 non altrettanto può essere correttamente sostenuto quanto alla classificazione. Nonostante, infatti, l'art. 2, co.1 lett. z, bb) rinvii per l'individuazione dei tipi e delle caratteristiche dei substrati di coltivazione all'allegato 4, è proprio tale allegato a costituire il punctum dolens; il documento, che dovrebbe fornire la disciplina necessaria, è, invece, mancante proprio della stessa. Bene si può intuire come la deficienza di classificazione non ha una portata soltanto nominalistica; dall'individuazione dei tipi di substrati non deriva solamente la possibilità di sussumere nella categoria di riferimento le varie tipologie esistenti ma, di ben altro rigore, la stessa applicabilità delle previsioni normative. Si veda in tal senso una circolare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la quale stabilisce che "il nuovo decreto prevede la regolamentazione di nuove tipologie di prodotti quali: substrati.....; l'introduzione della tracciabilità; l'adozione di un sistema sanzionatorio...". Sembrano essere allora quelli indicati i profili di maggior problematicità legati alla carenza legislativa e dei quali ci si accinge a dare contezza. L'art. 8, rubricato "tracciabilità", prevede l'istituzione di un "Registro dei fertilizzanti" (per il quale si rinvia all'allegato 13 del decreto legislativo) nel quale, su richiesta del fabbricante, si deve provvedere ad iscrivere prima dell'immissione sul mercato i fertilizzanti di cui agli allegati 1,2,3,4,5 e 6. Evidente risulta l'impossibilità di iscrizione per i substrati di cui all'allegato 4 stante l'assente individuazione degli stessi. L'art. 12, a sua volta, contempla le eventuali sanzioni comminabili in determinate ipotesi di violazione. La disposizione prevede una sanzione a carattere generale al comma 15 , sancendo un range edittale di pena che va dai 6000 ai 30000 euro di ammenda. Nel secondo comma, invece, si individuano una serie di ipotesi specifiche tra le quali si segnalano quelle di cui alle lett. e) , f) e g)6 (che richiamano quanto disposto nell'art. 8 comma 1 e 2 in materia di tracciabilità). Le notazioni riportate, che non hanno la pretesa di rivelarsi esaustive avendo questo breve contributo finalità meramente indicative, suggeriscono tuttavia una conclusione: l'aver emanato l'allegato 4 sostanzialmente "in bianco" complica, per non dire preclude, la stessa applicazione degli istituti normati dal dlgs. 217/2006; istituti posti a garanzia della corretta commerciabilità ed immissione nel mercato di prodotti che potrebbero rilevarsi pure potenzialmente nocivi per l'ambiente, gli animali e l'uomo. Si consideri, infine, che la lacuna potrebbe suscitare evidentemente il desiderio di integrazione in via interpretativa ed ermeneutica, con tutti i rischi che essa partorisce; opinabilità e possibile compromissione del principio della "certezza del diritto". 1Di cui alla legge 748/1984 che risulta oggi abrogata dall'entrata in vigore del D.lgs 217/2006. 2Il presente decreto si applica ai: a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003; b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13." 3Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» qualsiasi prodotto o materiale di seguito definito:.... bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4; 4Circolare del 4 agosto 2006, prot. N. 33462 5Per produzione o immissione sul mercato di fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel decreto n. 217/2006 e nei suoi allegati, e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione. 6Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto e ai suoi allegati, e' punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:... e) da cinquemila euro a diecimila euro, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1; f) da seimila € a dodicimila €, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'art. 8, comma 2; g) da duemila € a seimila € nell'ipotesi di irregolarità delle registrazioni di cui all'art. 8, comma 2; Andrea Taurozzi Dottore in giurisprudenza e collaboratore di cattedra di Diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Macerata.
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