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Dlgs 75 2010 - Concimi nazionali

All. 1 al Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75: "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010.

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Concime nazionale

1. PREMESSA

1.1. Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari e microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 7 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari.

1.1.1. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta degli elementi secondari calcio (CaO), magnesio (MgO), sodio (Na2O) e zolfo (SO3 o S) purché il titolo minimo corrisponda a:
- Calcio - come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% CaO solubile in acqua o, in alternativa, 8% CaO totale;
- Magnesio - come «Ossido di magnesio (MgO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;
- Zolfo - come «Anidride solforica (SO3)». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l'indicazione in «Zolfo elemento (S)». Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S;
- Sodio - come «Ossido di sodio (Na2O)». Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2O.

1.1.2. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di questo allegato è consentita l'aggiunta di uno o più microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere dichiarato il contenuto.
Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione è facoltativa.
In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti:
Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi

 

 Per colture in pieno

campo e pascoli

 Per colture

ortive

Per nebulizzazione

sulle piante 

 Boro (B)0,010,01  0,01
 Cobalto (Co)0,002 0,002 
 Rame (Cu)0,01 0,002 0,002 
 Ferro (Fe)0,5 0,02 0,02 
 Manganese (Mn)0,1 0,01 0,01 
 Molibdeno (Mo)0,001 0,001 0,001 
 Zinco (Zn)0,01 0,002 0,002 

 

 

 

 

 

 

 


1.1.3. Qualora in qualsiasi tipo di concime i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla oppure quello dell'agente complessante.

1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato sfuso.

1.2. Gli elementi che il produttore intende dichiarare, presenti all'origine od aggiunti, dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare nella denominazione del tipo. Per poter essere dichiarati in etichetta, i vari elementi dovranno raggiungere i titoli prescritti dalla legge e di essi si dovrà anche dichiarare la solubilità secondo i metodi ufficiali di analisi.
La dizione "a basso titolo", quando prevista, dovrà essere riportata sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento immediatamente dopo la denominazione del tipo e con gli stessi caratteri tipografici.
Nei concimi fluidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'articolo 9.

1.3. I concimi a base di fosfato che richiedono una prova di finezza (vedi lista dei concimi minerali semplici al successivo punto 2.3. e lista dei concimi minerali composti ai successivi punti 3.1., 3.2., 3.4) possono essere commercializzati granulati. La finezza originale dei composti fosfatici di base è determinata sull'insolubile in acqua con metodi appropriati.
1.4. Per i concimi organici è consentita la dichiarazione del titolo in carbonio organico (C); questa dichiarazione è obbligatoria per i concimi organo-minerali. E' consentita anche la dizione "carbonio organico (C)".

1.5. Per alcuni concimi organici azotati e NP, è ammessa la dichiarazione del titolo dell'ossido di potassio totale solubile in acqua e dell'anidride fosforica totale quando questi, anche se non in forma organica, costituiscono parte integrante di alcune matrici organiche.

Il testo completo nel PDF allegato.

Documenti allegati

1 - All. 1 - Dlgs 75 2010 (2284 KBytes)


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