 Concime nazionale 1. PREMESSA
1.1. Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari e microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 7 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari.
1.1.1. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta degli elementi secondari calcio (CaO), magnesio (MgO), sodio (Na2O) e zolfo (SO3 o S) purché il titolo minimo corrisponda a: - Calcio - come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% CaO solubile in acqua o, in alternativa, 8% CaO totale; - Magnesio - come «Ossido di magnesio (MgO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO; - Zolfo - come «Anidride solforica (SO3)». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l'indicazione in «Zolfo elemento (S)». Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S; - Sodio - come «Ossido di sodio (Na2O)». Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2O.
1.1.2. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di questo allegato è consentita l'aggiunta di uno o più microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere dichiarato il contenuto. Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione è facoltativa. In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti: Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi
| | Per colture in pieno campo e pascoli | Per colture ortive | Per nebulizzazione sulle piante | | Boro (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | Cobalto (Co) | 0,002 | - | 0,002 | | Rame (Cu) | 0,01 | 0,002 | 0,002 | | Ferro (Fe) | 0,5 | 0,02 | 0,02 | | Manganese (Mn) | 0,1 | 0,01 | 0,01 | | Molibdeno (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | | Zinco (Zn) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
1.1.3. Qualora in qualsiasi tipo di concime i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla oppure quello dell'agente complessante.
1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato sfuso.
1.2. Gli elementi che il produttore intende dichiarare, presenti all'origine od aggiunti, dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare nella denominazione del tipo. Per poter essere dichiarati in etichetta, i vari elementi dovranno raggiungere i titoli prescritti dalla legge e di essi si dovrà anche dichiarare la solubilità secondo i metodi ufficiali di analisi. La dizione "a basso titolo", quando prevista, dovrà essere riportata sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento immediatamente dopo la denominazione del tipo e con gli stessi caratteri tipografici. Nei concimi fluidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'articolo 9.
1.3. I concimi a base di fosfato che richiedono una prova di finezza (vedi lista dei concimi minerali semplici al successivo punto 2.3. e lista dei concimi minerali composti ai successivi punti 3.1., 3.2., 3.4) possono essere commercializzati granulati. La finezza originale dei composti fosfatici di base è determinata sull'insolubile in acqua con metodi appropriati. 1.4. Per i concimi organici è consentita la dichiarazione del titolo in carbonio organico (C); questa dichiarazione è obbligatoria per i concimi organo-minerali. E' consentita anche la dizione "carbonio organico (C)".
1.5. Per alcuni concimi organici azotati e NP, è ammessa la dichiarazione del titolo dell'ossido di potassio totale solubile in acqua e dell'anidride fosforica totale quando questi, anche se non in forma organica, costituiscono parte integrante di alcune matrici organiche.
Il testo completo nel PDF allegato.
|
Documenti allegati
|
|