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La figura dell’imprenditore agricolo: elementi peculiari e possibilità di fallire.

L'imprenditore agricolo costituisce una figura di particolare rilevanza per il nostro ordinamento giuridico, in quanto il Codice Civile, a differenza di quanto accade per l'imprenditore commerciale, ne definisce con chiarezza le caratteristiche.

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Grazie a questa specifica connotazione risulta possible, dunque, operare un distinguo immediato con il differente istituto dell'imprenditore commerciale; con l'ovvia conseguenza della inapplicabilità agli imprenditori agricoli delle regole previste per gli imprenditori commerciali.
L'articolo 2135 del Codice Civile, così come modificato, definisce l'imprenditore agricolo.
Le principali novità introdotte dalla recente riforma normativa di cui al D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, sono sinteticamente individuabili nelle seguenti considerazioni:

1) sostituzione della locuzione "allevamento del bestiame" con quella di "allevamento di animali". La modifica può apparire del tutto marginale, così non è.
Il concetto di "bestiame" ha costituito terreno interpreativo di scontro, tanto che nel corso del tempo si è provveduto più volte a normare nell'indicata direzione, ricomprendendo svariate specie di animali allevate, anche importanti, nel concetto di "bestiame";
2) introduzione della previsione secondo la quale "per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine".
Importante appare, infatti, il richiamo al concetto di bosco, alle acque dolci, salmastre o marine (acquicoltura), che vanno ad aggiungersi al fondo agricolo e, completandone il concetto, assumono una condizione di centralità nel riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo.
La citazione del ciclo biologico, inoltre, ha permesso di introdurre un forte distinguo tra l'esercizio di attività agricola e quella meramente commerciale; perchè si possa parlare di attività agricola è determinante che il bene, di carattere animale o vegetale, sia divenuto, in qualche misura, diverso da ciò che era al momento in cui è iniziata la fase di allevamento da parte dell'imprenditore;
3) previsione delle c.d. "attività connesse". Il termine "connesse" sta ad indicare che esse non possono essere esercitate da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo. Centrale è la precisazione secondo cui si intendono sempre "connesse" quelle attività che sono svolte dall'imprenditore agricolo nell'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali; in specie quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti.
La norma, logicamente, precisa che le attività connesse, come prima elencate, devono avere "ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali". Viene introdotto, come si nota, il concetto di "prevalenza" che permette al'imprenditore agricolo un ampio margine di manovra, potendo quest'ultimo acquistare prodotti da destinare alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sempreché non siano prevalenti rispetto a quelli ottenuti dallo stesso attraverso la coltivazione del fondo o del bosco e l'allevamento di animali e integrino il prodotto originario al fine di realizzare un migliore prodotto finale;
4) dirompente il ricomprendere, tra le attività connesse a quella agricola, la prestazione di taluni servizi; "...nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Di nuovo emerge il concetto di prevalenza. Fermi i connotati peculiari indicati, questione di grande attualità ed interesse risulta essere quella legata alla possibilità per l'imprenditore agricolo di essere sottoposto a fallimento.
I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono: la natura di imprenditore commerciale del debitore, rientrante nei parametri individuati dall'art.1, Legge Fallimentare (presupposto soggettivo) e lo stato di insolvenza (presupposto oggettivo).
Accanto a questi due presupposti, devono però concorrere ulteriori condizioni.
L'art. 1 menzionato, inoltre, statuisce che «sono soggetti alle disposizioni sul fallimento (...) gli imprenditori che esercitino un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici».
Da tale disposizione, come detto, si desume che può essere assoggettato al fallimento solo l'imprenditore commerciale di natura privatistica. Occorre, pertanto, in primis, far riferimento all'art. 2082 del c.c., che definisce imprenditore «chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi». Per la qualifica di impresa commerciale occorre poi far riferimento all'art. 2195 c.c. che individua una serie di attività tipicamente commerciali come quella industriale, intermediaria nella circolazione di beni, bancaria ed assicurativa, di trasporto ed attività ausiliarie.
Si tratta di un'elencazione esemplificativa completata e circoscritta da quelle attività che, per definizione, non sono commerciali, quali le attività agricole.
La conclusione di carattere giuridico formulata, tuttavia, merita delle osservazioni a latere.
Alla luce delle attuali condizioni economiche e produttive del mondo agricolo, che si avvale anche di cospicui investimenti in capitale ed ingenti dotazioni tecnologiche, il trattamento del legislatore che sottrae tali imprenditori dalla disciplina del fallimento sembra alquanto "preferenziale". Stupisce, quindi, che non sia stata ammessa la fallibilità dell'imprenditore agricolo, la sottrazione del quale alla correlata normative non ha più ragione di essere.
Se una distinzione, infatti, ad oggi va condotta, questa è quella tra imprenditore agricolo e coltivatore diretto del fondo, ovvero colui che, ai sensi dell'art. 1647 c.c., è impegnato personalmente nelle attività agricole tradizionali senza che le tecnologie ne abbiano alterato il concetto. Requisito indispensabile per la differenziazione fra le due figure resta il collegamento immediato col fondo, inteso come elemento "attivo" dell'impresa e non come mera localizzazione dell'attività; collegamento quasi "ombelicale" per quel coltivatore diretto unica figura che sembra idonea a legittimare una vera esclusione dalla mannaia del fallimento.
Dott. Andrea Taurozzi



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