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La nuova legge sui fertilizzanti e sui substrati

Le ricadute sul comparto agricolo, tra "vuoti legislativi" e recenti interventi normativi.

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NL 8 09 Nuova legge Fertilizzanti e Substrati

Il mercato italiano dei substrati di coltivazione è caratterizzato da una forte diversificazione di prodotti, dovuta all'ampia gamma di impieghi ai quali sono tradizionalmente soggetti ed ai nuovi settori di utilizzo.
I substrati hanno avuto, in particolare nel settore orto-vivaistico, una valenza come fattore di produzione abbastanza recente.
La loro evoluzione è stata rapida, continua e spesso tanto dinamica quanto maggiori sono state le esigenze produttive e la sperimentazione sugli stessi, tanto da porre l'Italia come paese leader del settore.
Passati ormai gli anni in cui esisteva un unico substrato "universale" che aveva un utilizzo molteplice, oggi il substrato di coltivazione rappresenta, dopo l'acqua, il più importante fattore di produzione capace di condizionare enormemente il buon esito della stessa.
A quanto detto fanno da coro le esigenze produttive del mercato che, ormai ossessionate dal contenimento dei costi di produzione (pena la non competitività), impongono agli utenti del settore di sfruttare gli spazi di cui dispongono nel miglior modo possibile e sempre in tempi più veloci. Tutto ciò si traduce, ad esempio, in cicli produttivi più corti, seminatrici più veloci, sistemi di irrigazione e condizionamento più sofisticati ecc..
Il substrato di coltivazione, in questa esasperazione produttiva, gioca un ruolo fondamentale in quanto deve soddisfare al massimo queste esigenze.
A tal proposito e sulla scorta di quanto indicato, la legge comunitaria 2004 aveva stabilito che il governo italiano adottasse uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti; questa operazione di "risistemazione" aveva condotto all'emanazione del d. lgs 29 aprile 2006 n. 217 intitolato "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".
Il Decreto, che ha formalmente inserito i substrati di coltivazione tra i fertilizzanti, abrogò la vecchia legge sui fertilizzanti n. 748/84 ed abolì anche la circolare MiPAF n° 8 sul biologico del 13 settembre 1999 (circolare che forniva un elenco ed un quadro di riferimento per l'utilizzazione dei fertilizzanti nell'agricoltura biologica).
Nel testo normativo richiamato, i "substrati di coltivazione" venivano definiti come "i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali".
Tuttavia, aldilà dello sforzo del Legislatore di tentare una difficile disciplina della materia, doveva rilevarsi come, per quanto concerne l'individuazione dei tipi e delle caratteristiche dei substrati di coltivazione (individuazione di fondamentale importanza perché dalla stessa dipendeva la possibilità di applicare le disposizioni del Decreto), si registrasse un "vuoto normativo". Infatti, l'allegato 4 al Decreto non conteneva la descrizione delle caratteristiche dei substrati.
Questa "svista legislativa", non poteva non determinare ripercussioni significative, considerando che, come si evinceva da una puntuale circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali "il nuovo decreto prevede la regolamentazione di nuove tipologie di prodotti quali: substrati.....; l'introduzione della tracciabilità; l'adozione di un sistema sanzionatorio..."; tutte tematiche, quelle indicate, che non potevano non risentire della mancanza indicata; si pensi a titolo esemplificativo all'istituzione del c.d. "Registro dei fertilizzanti", nel quale si deve provvedere ad iscrivere prima dell'immissione sul mercato alcuni dei fertilizzanti individuati dagli allegati del Decreto.
Sempre in riferimento alla tracciabilità dei prodotti, si pensi anche all'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari, del «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti»; tale iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti, secondo la normativa richiamata, deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato.
Peraltro, a partire dall'anno 2009, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» dovrà comunicare l'intenzione di proseguire la propria attività e inoltrare l'elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul «Registro dei fertilizzanti» nel corso dei 12 mesi successivi (la mancata comunicazione comportebbe la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri).
Come per la tracciabilità dei prodotti, inoltre, il carattere lacunoso della disciplina di settore creava problemi anche in riferimento alle eventuali sanzioni applicabili in determinate ipotesi etc.
Le considerazioni svolte, dunque, suggerivano una conclusione: l'aver emanato l'allegato 4 sostanzialmente "in bianco" complicava, per non dire precludeva, la stessa applicazione delle disposizioni di cui al dlgs. 217/2006; disposizioni poste a garanzia della corretta commerciabilità ed immissione nel mercato di prodotti che potrebbero rilevarsi pure potenzialmente nocivi per l'ambiente, gli animali e l'uomo.
La lacuna, inoltre, avrebbe potuto, come è accaduto nei fatti, suscitare il desiderio di integrazione da parte degli utenti del settore, con tutti i rischi connessi ai possibili diversi risultati cui si sarebbe potuti giungere.
Se, dunque, le principali novità che il Decreto introdusse sono state, per quanto di maggior interesse:
- l'introduzione delle nuove categorie dei substrati e dei prodotti ad azione specifica;
- la modifica dell'etichettatura di alcuni prodotti;
- l'introduzione della "tracciabilità";
- l'obbligatorietà dell'iscrizione al "Registro dei produttori di fertilizzanti";
- l'obbligatorietà dell'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti";
- l'iscrizione onerosa al nuovo "Registro dei fertilizzanti per agricoltura biologica";
- il sensibile aumento delle sanzioni (fino a € 78.000),
tale situazione normativa è cambiata.
Alla lacuna normativa, finalmente, si è posto rimedio con il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2009; decreto che ha aggiornato gli allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 ed in particolare l'allegato 4 sui substrati di coltivazione; la stessa operazione di modifica era già avvenuta nel 2007 ma, per l'appunto, non era stato toccato proprio l'allegato 4.
Ora, pertanto, la collocazione dei prodotti commerciali nelle due tipologie ammesse con le recenti modifiche
dell'allegato 4 deve avvenire in base alla conformità della composizione e delle caratteristiche a quanto prescritto per le due tipologie (che in specie sono il substrato di coltivazione base ed il substrato di coltivazione misto) e sembra così sanata la lacuna che si era creata.
Ancor più recente, infine, è la legge 7 luglio 2009 , n. 88, la c.d. "Legge comunitaria 2008".
Proprio quest'ultima legge all'art. 13 delega il Governo Italiano ad adottare un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.
Si evidenzia che dai principi e criteri direttivi che la legge indica al Governo Italiano si desume che l'intervento riguarderà più che altro l'ambito dei concimi e delle sanzioni che possono essere irrogate per comportamenti contrari a quanto stabilito in materia di fertilizzanti.
Sembra, pertanto, potersi sostenere che l'intervento non toccherà la parte dedicata ai substrati, anche se, già il richiamo alle sanzioni, lascia supporre che ulteriori novità potrebbero profilarsi all'orizzonte.

Andrea Taurozzi